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Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, e' autorizzato ad emanare le norme regolamentari transitorie per l'applicazione delle disposizioni della presente legge all'attuale personale diplomatico e consolare e per la sistemazione del detto personale nei nuovi ruoli.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art17 · fonte del testo