Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per la promozione al grado di ministro plenipotenziario di 2ª classe e di console generale di lª classe i funzionari dovranno avere un'anzianita' complessiva pari a due anni per ciascuno dei gradi inferiori. A tale limite potra' derogarsi solo nel caso di promozione per meriti singolari, la quale non potra' avere luogo se non col voto unanime della Commissione di avanzamento.
Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008
