[1]I ricorsi concernenti la iscrizione alla Cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione generale della. Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dai salariati, non oltre la cessazione definitiva dal servizio, e dagli Enti, non oltre il secondo anno successivo a quelli dell'emissione del ruolo.
[2]Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e' ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.
[3]Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.
[4]Il Ministro per l'interno, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
