[1]Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
[2]In conformita' delle deliberazioni di cui al comma precedente il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il relativo decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.
[3]Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto, l'interessato puo' presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
