[1]I salariati iscritti ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti e Fondi speciali di cui ai precendenti articoli 7, 10 e 11 hanno facolta' di domandare di essere iscritti alla Cassa di previdenza, cessando la loro iscrizione ai regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti e Fondi predetti. L'iscrizione chiesta dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la domanda e' pervenuta alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

[2]Gli Enti hanno facolta' di chiedere l'iscrizione alla Cassa, anche dei propri salariati iscritti ai regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti e Fondi speciali di cui al comma, precedente, rimanendo salva a carico degli Enti stessi, per tutto il servizio utile reso presso di essi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni piu' favorevoli ai salariati ai sensi del terz'ultimo comma del successivo art. 51. L'iscrizione chiesta dagli Enti dalla data di pubblicazione del presente Ordi namento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

[3]Quando i salariati siano iscritti alla Cassa di previdenza, gli Enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui al successivo art. 23.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art12 · fonte del testo