[1]La vedova, nei riguardi del cui matrimonio con il salariato iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate Del primo comma del precedente art. 36, e che alla morte del salariato non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:
- a)quando il salariato muoia in attivita' di servizio, dopo aver prestato venti o piu' anni di servizio utile;
- b)quando il salariato, dopo aver prestato venti o piu' anni e meno di venticinque anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio senza aver acquistato diritto a pensione diretta;
- c)quando il salariato muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.
[2]In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 36.
[4]Gli orfani di salariata hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
