[1]La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:
- a)vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o piu' orfani, il 75 per cento.
- b)orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o piu' orfani, il 60 per cento.
[2]Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del salariato che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 36.
[3]Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 37, la pensione determinata come alla precedente lettera a), viene cosi' ripartita: il 40 per cento della pensione del salariato alla vedova;
[4]il rimanente diviso in parti eguali tra gli orfani.
[5]La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
[6]Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate.
[7]La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non puo' essere inferiore a lire milleduecento, purche' non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio, ferma l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 33.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
