[1]La vedova nel riguardi del cui matrimonio con l'insegnante si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente articolo 42, e che alla morte dell'insegnante non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronuncia la per di lei colpa, ha, diritto di conseguire la pensione indiretta:

  • a)quando l'insegnante muoia in attivita' di servizio, dopo aver prestato venti o piu' anni di servizio utile;
  • b)quando l'insegnante, dopo aver prestato 20 o piu' anni e meno di 25 anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione dal servizio senza aver acquistato diritto a indennita' o a pensione diretta;
  • c)quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto. In mancanze, della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 42.

[2]Quando ricorrano le condizioni previste dal comma terzo del precedente articolo 42 la pensione e' ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo articolo 52.

[3]Gli orfani di maestra hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre, entrambi insegnanti, hanno diritto a due distinte pensioni qualora rispetto a entrambi i genitori ricorrano le condizioni previste nel primo e secondo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art43 · fonte del testo