L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i salariati di ciascuna delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui salari annui, anche se corrisposti da due o piu' Enti, non raggiungano la somma di lire trecento. I personali con salario inferiore a lire trecento, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo se ne assuma volontapiamente l'onere.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art8 · fonte del testo