[1]Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla Cassa se non siano autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

[2]Tale autorizzazione e' pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente art. 8 e dal secondo comma dell'art. 17.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art15 · fonte del testo