[1]L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per il personale di servizio di ruolo degli Istituti musicali pareggiati:

  • a)dalla data del pareggiamento se questo sia avvenuto in applicazione del R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;
  • b)dal 21 settembre 1932-X per gli Istituti gia' pareggiati al 15 maggio 1930-VIII, purche' gli Istituti stessi fossero gia' eretti in Ente morale o dipendenti da Enti morali, ovvero abbiano ottemperato entro il 21 settembre 1932-X all'obbligo di porsi in condizioni di essere eretti in Ente morale o di porsi alla dipendenza di un Ente morale.

[2]E' esentato dall'obbligo della iscrizione il personale di cui al primo comma del presente articolo che alle date sopraindicate fosse eventualmente iscritto a regolamenti o convenzioni speciali di pensione in vigore presso gli Istituti dianzi indicati, o assicurato agli Istituti indicati nel secondo comma del successivo art. 10.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art7 · fonte del testo