Il Consiglio centrale e' coadiuvato dai Consigli distrettuali. I Consigli distrettuali, che hanno sede presso ogni Corte di appello, sono composti di cinque cancellieri o segretari giudiziari, dei quali tre di grado non inferiore all'ottavo. I componenti dei Consigli distrettuali devono risiedere nella sede della Corte di appello. Essi vengono eletti dai cancellieri e segretari giudiziari residenti in ciascun distretto, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Tutte le cariche sono gratuite.

Testo vigente dal 12 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-11;384~art13 · fonte del testo