I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti sono eletti dai componenti dei Consigli distrettuali, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge. Essi devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti. Il Consiglio centrale elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato ed il segretario.

Testo vigente dal 12 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-11;384~art12 · fonte del testo