Il consiglio centrale puo' acquisire la collaborazione di una o piu' persone, scelte di preferenza tra funzionari di cancelleria in quiescenza, per attendere ai servizi d'ordine, di segreteria e di contabilita'. A questo personale sara' riconosciuto un compenso periodicamente stabilito dal consiglio centrale e la relativa spesa dovra' prelevarsi dal fondo delle spese di amministrazione della Cassa.
Testo vigente dal 19 settembre 1993
