Il fondo di riserva della Cassa e' costituito:

  • a)dal capitale di cui all'art. 7, n. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • b)dai residui che si verificano a chiusura del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario;
  • c)dalle offerte volontarie effettuate dai soci, che pervengono alla Cassa senza specifica destinazione;
  • d)dalla somma costituente il fondo Cassa del cancelliere, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 12 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-11;384~art9 · fonte del testo