La somma costituente il fondo di riserva deve essere depositata su apposito conto intestato alla Cassa presso la Banca d'Italia o presso un istituto di credito di diritto pubblico, o investita in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato. Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato alla Cassa.

Testo vigente dal 12 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-11;384~art10 · fonte del testo