La somma costituente il fondo di riserva deve essere depositata su apposito conto intestato alla Cassa presso la Banca d'Italia o presso un istituto di credito di diritto pubblico, o investita in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato. Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato alla Cassa.
Testo vigente dal 12 giugno 1951
