Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re curera' la compilazione e la pubblicazione di una raccolta di tutti gli atti dsll'autorita' pubblica in vigore nella Colonia, e la distribuzione della medesima ai membri dei due rami del Parlamento.
[2]Saranno messi a disposizione dei membri del Parlamento nei rispettivi archivi i fascicoli del bullettino ufficiale della Colonia Eritrea entro il piu' breve tempo possibile dopo la loro pubblicazione nella Colonia.
[3]Tutti i decreti Reali concernenti la Colonia Eritrea saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno.
Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 23 luglio 1905
