Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re curera' la compilazione e la pubblicazione di una raccolta di tutti gli atti dsll'autorita' pubblica in vigore nella Colonia, e la distribuzione della medesima ai membri dei due rami del Parlamento.
[2]Saranno messi a disposizione dei membri del Parlamento nei rispettivi archivi i fascicoli del bullettino ufficiale della Colonia Eritrea entro il piu' breve tempo possibile dopo la loro pubblicazione nella Colonia.
[3]Tutti i decreti Reali concernenti la Colonia Eritrea saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno.
[4]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 giugno 1905, n. 253
1La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".
Testo in vigore dal 23 luglio 1905 al 19 agosto 1906
