Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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Gli atti dell'autorita' pubblica, posteriori alla promulgazione della presente legge, avranno vigore nella Colonia Eritrea solamente dopo la loro pubblicazione nel Bullettino ufficiale della Colonia: gli atti anteriori non vi avranno vigore, dopo trascorsi 18 mesi dalla promulgazione della presente legge, se non siano compresi nella raccolta da compilarsi a norma del paragrafo 1° del precedente articolo.
Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 23 luglio 1905
