Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Gli atti dell'autorita' pubblica, posteriori alla promulgazione della presente legge, avranno vigore nella Colonia Eritrea solamente dopo la loro pubblicazione nel Bullettino ufficiale della Colonia: gli atti anteriori non vi avranno vigore, dopo trascorsi 18 mesi dalla promulgazione della presente legge, se non siano compresi nella raccolta da compilarsi a norma del paragrafo 1° del precedente articolo.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 giugno 1905, n. 253
1La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".
Testo in vigore dal 23 luglio 1905 al 19 agosto 1906
