Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulghera' nella Colonia i Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'articolo 3, ferme fino allora, riguardo ai medesimi, le disposizioni degli articoli 6, 11 e 12 del R. decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza finora in uso nella Colonia.
[2]Nella legislazione di cui nel presente articolo, sara' sancita, per la proprieta' fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unita' minima di proprieta' rurale con i relativi accessori, la quale non puo' essere oggetto di espropriazione per debiti.
Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 23 luglio 1905
