Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulghera' nella Colonia i Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'articolo 3, ferme fino allora, riguardo ai medesimi, le disposizioni degli articoli 6, 11 e 12 del R. decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza finora in uso nella Colonia. 1 2
[2]Nella legislazione di cui nel presente articolo, sara' sancita, per la proprieta' fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unita' minima di proprieta' rurale con i relativi accessori, la quale non puo' essere oggetto di espropriazione per debiti.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 giugno 1905, n. 253
1La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".
L. 15 luglio 1906, n. 361
2La L. 15 luglio 1906, n. 361 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, gia' prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, sono prorogati al 1° luglio 1907".
Testo in vigore dal 19 agosto 1906 al 19 aprile 1908
