Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Il Governo del Re, su proposta del governatore e sentito il Consiglio coloniale, provvedera' per decreto Reale intorno alle tasse, imposte, dazi doganali e tributi indigeni nella Colonia.
[2]Ove speciali circostanze impongano esenzioni o diminuzioni o suggeriscano aumenti di tributi alle popolazioni indigene, il governatore avra' facolta', limitatamente all'esercizio in corso, di decretare le esenzioni o diminuzioni, come pure di decretare gli aumenti entro il limite di un terzo, riferendone immediatamente al ministro degli affari esteri.
Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933
