Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2006 al 26 agosto 2026. Leggi il testo vigente →

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

  • 1)in ragione della meta' ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'articolo 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica piu' elevata o, a parita' di qualifica, maggiore anzianita', in base alla valutazione dell'attivita' giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonche' dell'anzianita' di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21, l'anzianita' maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
  • 2)in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;
  • 3)in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso e' indetto dal presidente del Consiglio di Stato ((nei primi quattro mesi dell'anno)). I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso. Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalita' di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.

Testo in vigore dal 1 marzo 2006 al 26 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 276/2017

    Questione inammissibile
    20 dicembre 2017

    È dichiarata inammissibile - per carenza di motivazione in ordine all'interesse a ricorrere [nel giudizio a quo] - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, n. 3, della legge n. 186 del 1982, censurato dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui riconosce ai consiglieri di Stato vincitori di concorso una decorrenza giuridica della nomina diversa e più favorevole (in quanto anticipata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso) rispetto a quella riconosciuta ai consiglieri di Stato transitati per anzianità dai tribunali amministrativi regionali, il cui ingresso nei ruoli decorre dalla data del provvedimento di nomina. Il rimettente non svolge argomenti volti a dimostrare (con riferimento a provvedimenti applicativi inerenti al conferimento di incarichi direttivi, al ruolo e alla composizione dei collegi) il concreto pregiudizio derivante dalla posposizione nel ruolo, ma si limita a sostenerne, in maniera apodittica, l'autonoma lesività. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 272 del 2008; precedente citato: sentenza n. 273 del 2011 ).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 19 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 272/2008

    Questione infondata
    11 luglio 2008

    Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato «nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati». Premesso che, in assenza di vincoli costituzionali, non è possibile ipotizzare la doverosità, per il legislatore ordinario, di introdurre una disciplina della composizione del Consiglio di Stato che rispecchi le medesime quote previste dall'art. 19 per la copertura dei posti vacanti (da assegnare per metà ai consiglieri di TAR che ne facciano domanda e abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; per un quarto, a soggetti - scelti nell'ambito delle categorie individuate dalla legge - nominati con d.P.R., su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza; per il restante quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami), con le disposizioni censurate il legislatore ha semplicemente inteso ampliare, per il futuro, le possibilità dei consiglieri TAR di accedere alla qualifica di consigliere di Stato, rispetto alla normativa precedente, senza peraltro introdurre come principio strutturale la tripartizione del Consiglio secondo le quote previste dall'art. 19, mentre l'art. 20, nel disporre che i posti vacanti, nel caso in cui non siano coperti secondo le quote suddette, possono essere portati in aumento alle altre categorie, ma devono poi essere riassorbiti negli anni successivi, rende palese la precisa volontà del legislatore di assicurare il rispetto della scelta operata con l'art. 19 per la copertura dei posti vacanti, ma non anche per la struttura dell'organo.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 100 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art19 · fonte su Normattiva