Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
Art. 27 — Collocamento a riposo per limiti di eta
Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.
Testo vigente dal 29 aprile 1982
