Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
Art. 49 — Stato giuridico ed economico
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Testo vigente dal 29 aprile 1982
