Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali. Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione piu' grave dell'ammonimento. Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresi' diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art8 · fonte su Normattiva