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All'onere derivante dagli aumenti d'organico stabiliti dalla presente legge, previsto in lire 16.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed in lire 269.978.364 per l'esercizio 1963-64, sara' fatto fronte con le disponibilita' derivanti dalle riduzioni previste negli organici dei tenenti e sottotenenti e dei finanzieri ed allievi finanzieri. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;87~art2 · fonte del testo