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[1]La Milizia artiglieria marittima e' una specialita' della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

[2]Essa impiega i mezzi apprestati dalla Regia marina per la difesa antinavi e contraerei delle localita' di preminente interesse militare marittimo, secondo le direttive impartite dall'Ufficio di stato maggiore della Regia marina e dalle Autorita' che in dette localita' esercitano il Comando militare marittimo e provvede conseguentemente al reclutamento, addestramento ed impiego del personale necessario ed alla custodia, manutenzione ed efficienza dei mezzi stessi.

[3]Per tali sue funzioni essa deve considerarsi parte integrante dell'organizzazione militare marittima.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1172~art1 · fonte del testo