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[1]In caso di mobilitazione integrante quella della Marina, a tutto il personale mobilitato della Milizia artiglieria marittima e indisponibile ai fini della mobilitazione della forza armata di provenienza, compete, a carico dell'Amministrazione della marina, lo stesso trattamento economico previsto per i pari gradi della Regia marina, aumentato per gli specializzati di cui alla tabella B, di appositi soprassoldi da determinarsi dal Ministero della marina.

[2]In caso di chiamata in servizio di personale nei quadri della Milizia artiglieria marittima, per esperimenti od esercitazioni di carattere eccezionale ordinati dalle Autorita' marittime, compete al personale stesso, a carico dell'Amministrazione della Regia marina, il trattamento economico previsto dal precedente art. 11.

[3]Il servizio compiuto nelle unita' della Milizia artiglieria marittima mobilitate per tempo indeterminato o per esigenze speciali e' considerato come prestato in altra Forza armata.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1172~art12 · fonte del testo