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[1]L'Amministrazione della marina, per i casi previsti dal precedente art. 12, somministra i fondi occorrenti per tutte le unita' dipendenti dal Comando della Milizia artiglieria marittima.
[2]A tale Comando e' devoluta la verifica dei relativi rendiconti.
[3]La conseguente revisione e' eseguita dal Ministero della marina.
Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
