Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'Amministrazione della marina, per i casi previsti dal precedente art. 12, somministra i fondi occorrenti per tutte le unita' dipendenti dal Comando della Milizia artiglieria marittima.

[2]A tale Comando e' devoluta la verifica dei relativi rendiconti.

[3]La conseguente revisione e' eseguita dal Ministero della marina.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1172~art13 · fonte del testo