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La presente legge sostituisce ed abroga, per quanto riguarda la Milizia artiglieria marittima, tutte le disposizioni che si riferiscono a tale specialita' e che sono contenute nel R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1888, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e nelle tabelle ad esso annesse.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1172~art14 · fonte del testo