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La Milizia artiglieria marittima dipende:
- a)dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per la parte organica, disciplinare, amministrativa e i compiti di istituto;
- b)dall'Ufficio di stato maggiore della Regia marina per quanto concerne la parte tecnica e le direttive per l'addestramento, l'impiego e per tutte le questioni che ne derivano. Nella questioni disciplinari, connesse ai compiti di cui alla precedente lettera b), sono di competenza dell'Autorita' militare marittima gli accertamenti e le denunzie di responsabilita', mentre le conseguenti sanzioni sono di pertinenza delle gerarchie della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
