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[1]In ogni Piazza, Zona, Settore militare marittimo, i Comandi tattici dei raggruppamenti di artiglierie antinavi e contraerei, nonche' i Comandi di gruppo sono assunti, per determinazione del Ministero della marina in accordo col Comando Milizia artiglieria marittima, da ufficiali superiori delle Legioni che vi hanno sede.

[2]Detti Comandi tattici dipendono dai rispettivi Comandi della Regia marina.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1172~art6 · fonte del testo