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[1]Il Comando e le Unita' della Milizia artiglieria marittima sono costituiti da:

  • a)quadri permanenti (personale in servizio permanente effettivo);
  • b)forza nei quadri (personale in servizio permanente nei quadri);
  • c)personale della riserva (per gli ufficiali);
  • d)personale del ruolo congedo (per sottufficiali e truppa).

[2]Il personale, fisicamente idoneo allo speciale servizio a norma delle istruzioni sul servizio sanitario della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, deve essere tratto dai congedati della Regia marina, iscritti presso le Capitanerie esistenti nel territorio di circoscrizione delle singole Legioni e appartenenti alle classi e categorie all'uopo stabilite dal Ministero della marina.

[3]Qualora con i congedati della Regia marina residenti nel territorio delle Legioni non sia possibile raggiungere gli effettivi previsti dagli organici delle singole Legioni, il reclutamento sara' completato con militari in congedo del Regio esercito (ufficiali, sottufficiali e truppa), appartenenti di preferenza all'Arma di artiglieria e di eta' superiore a 40 anni, richiesti dal Ministero della marina al Ministero della guerra, il quale soltanto nel caso in cui le fonti suddette risultino insufficienti potra' eccezionalmente consentire il reclutamento di appartenenti ai ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito di eta' non inferiore ai 30 anni.

[4]Gli ufficiali, i sottufficiali ed i legionari incorporati in unita' mobilitabili della Milizia artiglieria marittima sono indisponibili ai fini della mobilitazione della forza armata di provenienza.

[5]Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi provenienti dal Regio esercito o dalla Regia marina facenti parte della Milizia artiglieria marittima sono dispensati dai richiami alle armi per istruzioni nelle unita' del Regio esercito e della Regia marina.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1172~art7 · fonte del testo