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[1]In tempo di pace le imprese inerenti al personale, all'addestramento (salvo quanto precisato in seguito) ed al funzionamento dei vari servizi della Milizia artiglieria marittima, sono effettuate dal Comando della Milizia artiglieria marittima a carico di appositi fondi iscritti nel bilancio del Ministero delle finanze.
[2]Sono invece a carico dei fondi inscritti nel bilancio del Ministero della marina tutte le spese relative a:
- a)provvista, rinnovazione e grandi riparazioni dei materiali costituenti dotazioni di mobilitazione dei Comandi e reparti della Milizia artiglieria marittima e relativi armamenti, munizionamento, mezzi di collegamento, mezzi di trasporto e mezzi tecnici in genere, al vestiario ed equipaggiamento individuale, all'equipaggiamento e servizi generali dei reparti;
- b)materiali di consumo e munizioni per l'addestramento;
- c)trasporti, per via ordinaria, ferroviaria o marittima, di tutti i materiali di cui alla precedente lettera a), per qualsiasi ragione effettuati;
- d)esperimenti di difesa e parziale mobilitazione, od esercitazioni di carattere eccezionale (non previste dai normali programmi di addestramento annuali), richiesti dalle Autorita' marittime;
- e)i provvista e manutenzione straordinaria per i bisogni di pace e di guerra dei Comandi ed unita' della Milizia artiglieria marittima (sedi di Comando, magazzini per custodia materiali di cui al precedente comma a), corpi di guardia, alloggi per guardiani);
- f)impianto e manutenzione straordinaria dei locali occorrenti alle reti di avvistamento delle maglie per il tiro e di tutti gli impianti occorrenti per il funzionamento tattico dei Comandi e reparti.
Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
