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[1]Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 16 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1488, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

[2]Art. 2. - E' istituita la Milizia portuaria, specialita' della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che svolge la propria attivita' nell'ambito di alcuni porti principali ed in quei tratti del litorale del Regno, dove se ne dimostri la necessita', per i servizi di cui all'art. 10.

[3]Art. 4. - ((Al personale della Milizia portuaria spetta il trattamento di previdenza previsto dalla convenzione che sara', all'uopo stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed approvata e resa esecutoria con Regio decreto da emanare su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con i Ministri, per le finanze e per le corporazioni)). 3

[4]Art. 5. - La Milizia portuaria dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni o dalle competenti autorita' militari o di pubblica sicurezza, rispettivamente, secondo i criteri di massima fissati dai commi a) e b) dell'art. 10.

[5]Le ispezioni di carattere disciplinare sono devolute al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che agira' in accordo col Ministro per le comunicazioni.

[6]Art. 6. - La Milizia portuaria ha il seguente ordinamento: un Comando di gruppo legioni di Milizia portuaria;

[7]due legioni di Milizia portuaria.

[8]Art. 7. - Il comando del gruppo legioni di Milizia portuaria e' devoluto ad un console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coadiuvato da un console capo di stato maggiore, da un ufficiale superiore e da un ufficiale inferiore, rispettivamente con le attribuzioni di capo ufficio di amministrazione e di ufficiale addetto.

[9]Art. 8. - Le sedi di Comandi di legione sono le seguenti:

[10]I legione, Genova;

[11]II legione, Napoli.

[12]Previa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno, entro i limiti dell'organico di cui all'art. 9, il Comando gruppo legioni portuarie potra' disporre la costituzione, soppressione, fusione o trasferimento di distaccamenti permanenti od eventuali, di forza variabile, in relazione alla esigenza del servizio.

[13]La prima legione funziona anche da centro di reclutamento, d'istruzione e rifornimento. Presso di essa e' costituito un deposito ufficiali, graduati e militi.

[14]Art. 9. - L'organico della Milizia portuaria e' quello riportato dai seguenti quadri:

[15]Console generale...........................................N. 1 Consoli...................................................." 5 Primi seniori.............................................." 2 Seniori...................................................." 3 Centurioni................................................" 14 Capi manipolo............................................." 16 ----- N. 41

[16]Marescialli maggiori...................................... N. 6 Marescialli capi.........................................." 6 Marescialli..............................................." 6 Capi squadra.............................................." 30 Vice capi squadra........................................." 43 Camicie nere scelte......................................." 92 Camicie nere e allievi...................................."661 ----- N. 844

[17]Art. 10. - La Milizia portuaria sara' impiegata:

  • a)nel servizio di polizia marittima e portuale nei porti e lungo il litorale marittimo sia a terra che a mare;
  • b)nei servizi complementari di polizia militare e di polizia ordinaria.

[18]Art. 12. - La Milizia portuaria, nell'ambito dei servizi ad essa affidati, ha funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza ed esercita funzioni di polizia giudiziaria.

[19]Gli ufficiali e sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria. I militi scelti e i militi sono agenti di polizia giudiziaria.

[20]Art. 15. - Il servizio militare della Milizia portuaria equivale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

[21]Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio gia' prestato nella Milizia portuaria.

[22]Il quantitativo annuo da trarsi mediante arruolamento dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare per i bisogni della Milizia portuaria non potra' superare i 500 uomini e sara' determinato proporzionalmente alla forza bilanciata dell'Esercito e della Marina. Ove il fabbisogno sia maggiore, il quantitativo massimo sara' determinato annualmente dal Capo del Governo e dal Ministro per le comunicazioni, d'accordo coi Ministri per la guerra e per la marina.

[23]I militari di leva, arruolati nella Milizia portuaria, figureranno, nei ruoli del Regio esercito, collocati a disposizione della Milizia portuaria, o la loro posizione militare, dal giorno del collocamento a disposizione, e' regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Milizia portuaria.

[24]Art. 16. - Tutte le spese per il funzionamento della Milizia portuaria sono a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) e non dovranno superare gli stanziamenti autorizzati per la Milizia predetta nell'esercizio 1927-1928.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 28 luglio 1930, n. 1210, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1823, nel disporre (con l'art. 2, comma 1) la presente modifica, ha omesso di indicare che oggetto di aggiornamento e' il capoverso 9 del presente articolo e non l'art. 9.

3

Il Regio D.L. 19 ottobre 1933, n. 1530, convertito senza modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 215, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica decorre a partire dal 1° luglio 1933.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1933 al 19 novembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1929

1929oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 23 dicembre 1940 — 16 dicembre 2009per 69 anni
  3. 23 maggio 1940 — 23 dicembre 1940per 7 mesi
  4. 28 ottobre 1937 — 23 maggio 1940per 3 anni
  5. 18 luglio 1937 — 28 ottobre 1937per 3 mesi
  6. 6 novembre 1935 — 18 luglio 1937per un anno
  7. 19 novembre 1934 — 6 novembre 1935per 12 mesi
  8. 13 dicembre 1933 — 19 novembre 1934per 11 mesi
  9. 3 maggio 1932 — 13 dicembre 1933per un anno
  10. 2 settembre 1930 — 3 maggio 1932per un anno
  11. 2 agosto 1929 — 2 settembre 1930testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 1933

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1932 al 13 dicembre 1933. 21 parole tolte, 39 parole aggiunte.

Art. 4. - Al personale della Milizia tolto: portuale aggiunto: portuaria spetta il trattamento di previdenza tolto: stabilito dalla convenzione 12 luglio 1928, stipulata con l'istituto aggiunto: previsto dalla convenzione che sara', all'uopo stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni tolto: e resa esecutiva con R. decreto 24 dicembre 1928, n. 3408 aggiunto: ed approvata e resa esecutoria con Regio decreto da emanare su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con i Ministri, per le finanze e per le corporazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 19 ottobre 1933, n. 1530, convertito senza modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 215, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica decorre a partire dal 1° luglio 1933.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art1 · fonte del testo