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Il tempo trascorso in servizio nella Milizia portuaria anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge dagli appartenenti alla Milizia portuaria, confermati ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11, e' utile agli effetti della determinazione degli aumenti periodici degli stipendi e delle paghe.
Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
