Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il tempo trascorso in servizio nella Milizia portuaria anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge dagli appartenenti alla Milizia portuaria, confermati ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11, e' utile agli effetti della determinazione degli aumenti periodici degli stipendi e delle paghe.

Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art12 · fonte del testo