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Gli ufficiali confermati ai sensi del precedente articolo 10, provenienti dagli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo e dagli impiegati di ruolo dello Stato, conservano il trattamento di quiescenza al quale avevano precedentemente diritto, restando esclusi da quello di previdenza, speciale per la Milizia portuaria, stabilito dall'articolo 4 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, modificato con l'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
