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[1]Con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per gli affari dell'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per lavori pubblici, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.
[2]Le norme di applicazione della presente legge, nei soli riguardi al trattamento economico agli appartenenti alla Milizia portuaria, saranno emanate con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.
[3]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio in conseguenza delle disposizioni della presente legge.
[4]La presente legge entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Ciano - Mosconi - Rocco.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
