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Per le indennita' di viaggio, di missione e di trasferimento per i sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi, si applicano le disposizioni degli articoli 199 e 202 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, intendendosi corrispondenti ai gradi di brigadiere e vice-brigadiere quelli di caposquadra e di vice-caposquadra.

Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art5 · fonte del testo