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Quando gli appartenenti alla Milizia portuaria, richiesta dell'autorita' politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione della indennita' per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.
Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
