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Quando gli appartenenti alla Milizia portuaria, richiesta dell'autorita' politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione della indennita' per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.

Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art6 · fonte del testo