La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio e' stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sara' sentito anche il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio. La mancata osservanza della tariffa di cui al precedente comma sara' perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.
Testo vigente dal 17 giugno 1967
