Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:
- a)cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;
- b)vigila sugli Ordini locali;
- c)puo' ordinare agli Ordini locali di richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attivita' professionale dei singoli loro iscritti;
- d)esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;
- e)propone le modalita' per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;
- f)propone la misura e le modalita' per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;
- g)propone norme in materia di incompatibilita' professionale e di esercizio effettivo della professione;
- h)propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;
- i)propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;
- i)puo' rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;
- m)esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori;
- n)presenta alle autorita' competenti le proposte che ritiene opportune in materia di Borse valori e di attivita' professionale;
- o)stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;
- p)provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attivita' a carico degli Ordini;
- q)nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.
Testo vigente dal 17 giugno 1967
