Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

  • a)cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;
  • b)vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;
  • c)vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  • d)puo' richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attivita' professionale degli agenti di cambio;
  • e)propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;
  • f)interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;
  • g)provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
  • h)delibera la convocazione dell'assemblea;
  • i)stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonche' una tassa per la iscrizione.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art7 · fonte su Normattiva