Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 13 — Attribuzioni del consiglio
Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
- a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b)vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c)cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
- d)dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
- e)adotta i provvedimenti disciplinari;
- f)provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- g)provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h)designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
- i)designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l)stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
- m)sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
- n)cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
