Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
  • b)vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  • c)cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
  • d)dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
  • e)adotta i provvedimenti disciplinari;
  • f)provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
  • g)provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  • h)designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
  • i)designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
  • l)stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
  • m)sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
  • n)cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art13 · fonte su Normattiva