Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge e' consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

Testo vigente dal 1 aprile 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 436/1997

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1997

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 5, legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale), in quanto, ad avviso del giudice 'a quò, dando forza di legge al disposto dell'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280) - nella parte in cui stabilisce, per la prevista convalida, da parte delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali, dei titoli degli aspiranti all'abilitazione professionale non in possesso del diploma rilasciato dalle medesime scuole, un termine perentorio (di tre anni, successivamente prorogato di un anno) - precluderebbe ingiustamente agli aspiranti assistenti sociali in possesso di titoli convalidati oltre il termine, l'iscrizione nell'albo professionale. Nel disporre in via transitoria che l'iscrizione all'albo professionale "è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del d.p.R. n. 14 del 1987, come modificato dal d.P.R. n. 280 del 1989", l'impugnato art. 5 della legge n. 84 del 1983 non opera infatti un rinvio recettizio idoneo a far proprio, con efficacia novatrice della fonte, il contenuto normativo di ogni singola disposizione dei richiamati decreti, e pertanto non si possono imputare ad esso le distorsioni derivanti dalla disciplina del procedimento di convalida contenuta nel richiamato regolamento. Con la conseguenza che tale disciplina, priva di forza di legge, resta interamente soggetta al controllo di legittimità del giudice comune - ordinario o amministrativo - e non può formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. - Per altre pronunce di inammissibilità o di manifesta inammissibilità, per analoghi motivi, v. 'ex plurimis', S. n. 199/1993, nonché O. nn. 484/1993, 311/1993 e 121/1988. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 5 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-03-23;84~art5 · fonte su Normattiva