Ordinamento della professione di biologo
Art. 16 — Consiglio dell'Ordine
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Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed e' composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento. Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:
- a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b)cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;
- c)vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d)adotta provvedimenti disciplinari;
- e)provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
- f)provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- g)stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonche' della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 26 agosto 2005
