Art. 22 — Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018. 46 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art22 · fonte del testo