Ordinamento della professione di biologo

Art. 19 — Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'Ordine

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Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni allo interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. In caso di irreperibilita' la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art19 · fonte su Normattiva